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D.L. 30/11/2005 n. 245

3. Per le somme già anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.

Art. 4. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è sostituito dal seguente: «3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnicoscientifica del Dipartimento della protezione civile. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 5. Misure per la raccolta differenziata

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e per il superamento dell'attuale contesto emergenziale, fino al termine di cui all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonchè della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, utilizzando i lavoratori assunti in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Commissario delegato assegna ai Consorzi un contributo nel limite di 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7.

3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta giorni dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentiti i Presidenti delle province, provvede al commissariamento dei consorzi.

4. A decorrere dal 1° giugno 2006, il Presidente della regione Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.

5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6. Siti di stoccaggio provvisorio

1. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a ri- serva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienicosanitaria e ambientale.

2. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato realizza le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e prosegue i lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria la Fossa, anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

Art. 7. Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 8. Abrogazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto- legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, le parole: «tre sub-commissari» sono sostituite dalle seguenti: «un sub-commissario».

Art. 9. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2005 CIAMPI Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi Ministro del-l'economia e delle finanze: Tremonti Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Matteoli Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Lunari Ministro dell'interno: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

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